25 ottobre, 2011

La nuova legge elettorale ed alcuni chiarimenti - LEGGE 26 MARZO 2010, N. 42

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E nata una piccola divergenza di vedute, al solito bar, a proposito delle prossima competizione elettorale e cioè circa le modalità della elezione a consigliere comunale. L'obiezione, pura accademia, riguardava la eleggibilità dei candidati sindaci delle liste di minoranza. Un mio amico sosteneva che non fossero eleggibili i candidati sindaci di queste liste. La cosa mi sembrava strana e ho indagato presumendo che questa fosse notizia appetibile da un vasto pubblico (temevo per tanta varia umanità, impedita nella naturale vocazione di candidati sindaci non eletti, con la politica nel cuore, ma possibili, indispensabili consiglieri comunali).
I brani sotto sono stralciati e sintetici, l'intera normativa la leggete con un click sul banner del Ministero.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, recante interventi urgenti concernenti enti locali e regioni.

Gravina: 24 membri così come nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (pag 2)

COME SI ELEGGE IL SINDACO NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI

Nell’ambito di ciascuna lista, i candidati vengono eletti consiglieri secondo l’ordine delle cifre individuali, costituite dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza; a parità di cifra, secondo l’ordine di presentazione nella lista; il primo seggio di ciascuna delle liste di minoranza è attribuito al candidato sindaco collegato non eletto. (pag 3)

Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste dichiarati al primo turno. Essi hanno tuttavia facoltà, entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste rispetto a quelle con cui è stato effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate. Al secondo turno di votazione è proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. (pag 4)

Questi criteri sono validi sino ad eventuale modifica della presente legge elettorale 

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