Niente pausa pranzo per il farmacista di turno, rischia una condanna penale
Corte di Cassazione – Sentenza n. 46755 del 3 dicembre 2012
La farmacia di turno non deve chiudere per la pausa pranzo ma deve sempre dare la possibilità alla gente di poter accedervi per comprare i farmaci altrimenti si rischia una condanna penale integrando il reato di cui all’art. 331 del codice penale per ingiustificata inottemperanza delle funzioni proprie del servizio farmaceutico da parte del responsabile di farmacia in turno di reperibilità.
In buona sostanza la Farmacia di turno deve resta sempre aperta. L’importante principio stabilito dalla Corte di Cassazione. segue su sentenze-cassazione
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