dal blog di Francesco Zaffuto con preghiera di pubblicazione
A partire dal 1 maggio 2013
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1 della Costituzione italiana sono istituite presso i centri di impiego regionali e provinciali le liste di collocamento al lavoro con carattere obbligatorio e pubblico.
Ogni cittadino in condizione di disoccupazione e che cerca con urgenza un’occupazione può iscriversi a seconda delle sue capacità professionali alle liste di collocamento e come minimo a tre tipologie di mansioni.
Tutte le ditte private che assumono sono obbligate ad assumere tramite le liste di collocamento pubbliche per almeno il 70% delle assunzioni, sia per le assunzioni a tempo indeterminato e sia per le assunzioni a tempo determinato.
Tutti gli organismi pubblici sono obbligati ad assumere tramite dette liste per il 100% delle assunzioni a tempo indeterminato e determinato, tranne per i posti soggetti a concorso pubblico.
Tutte le ditte private che dimostrano di assumere per il 70% tramite le liste di collocamento pubbliche potranno detrarre gli emolumenti corrisposti a questi lavoratori dalla base imponibile IRAP.
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Durante il tempo di attesa verrà riconosciuta una indennità di disponibilità al lavoro di 20 euro al giorno a carico dello Stato esente da ogni tassazione e tributo. Ai fini previdenziali e pensionistici i periodi di permanenza di iscrizione alle liste di collocamento sono riconosciuti come lavoro effettivo.
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Ai fini del finanziamento di questi dispositivi vengono sospese tutte le pensioni superiori a 5.000 euro netti mensili e tutti gli emolumenti pubblici non potranno superare tale riferimento; e in caso di mancata capienza si farà riferimento alla fiscalità ordinaria proporzionale e progressiva.
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