25 novembre, 2012

Il crollo della fantasia e dell'azione.

Leggo in un tweet
Siamo Tutti Tufi ‏@SiamoTuttiTufi«Urge che il Comune - afferma Maria Giovanna Turturo, di Siamo Tutti Tufi - si doti di un regolamento serio e... http://fb.me/1LRYZ3uRz

Il cinguettio si riferisce ai crolli verificatisi a Gravina, ripresi, anche di recente, dalla Gazzetta del Mezzogiorno, che fanno bella mostra di sé anche nella parte più bella della nostra città. Sarebbe molto interessante se invece delle preghiere, come già ho espresso in altre circostanze e senza bisogno di chissà quali regolamenti, si esercitasse il potere riservato al primo cittadino.


In subordine, invece delle preghiere vespertine alla divinità sarebbe sufficiente una class-action nei confronti dei presunti responsabili, come minimo per danni ambientali e paesaggistici di cui tutti siamo fruitori.

Sono sicuro che il convegnismo diffuso degli ultimi tempi sia cosa buona e giusta e, aggiungo, meritoria, ma perdurando lo stato delle cose, visto che le autorità si addormentano....
.. Sia la dottrina che la giurisprudenza penale, in sintesi, considerano la fattispecie delittuosa ex art. 434 c.p. come quella derivante dalla completa disintegrazione delle strutture essenziali e portanti di una costruzione con la conseguente disgregazione delle varie componenti dovuta alla forza di gravità; si considera la fattispecie contravvenzionale, la quale, tra l'altro, come detto sopra, comporta una minore pena, quale reato, a differenza dell'ipotesi delittuosa del crollo di costruzione, che si consuma anche con il puro e semplice distacco e caduta al suolo di un componente dell'edificio o costruzione, tale comunque da non risultare una definitiva compromissione dell'edificio medesimo.

Una problematica particolare è sorta disquisendo sul termine proprietario e cioè su chi si debba intendere quale titolare della costruzione o del manufatto. Tuttavia in dottrina ed in giurisprudenza la problematica è stata risolta tenendo conto che, al pari della responsabilità del proprietario, si riscontra la responsabilità civile dovuta alla rovina di edificio anche in altre tipologie di diritti reali. Ciò che sembra rilevare in materia è il concreto ed effettivo potere di controllo del soggetto - anche al di là della titolarità di un diritto reale il quale potrebbe addossarsi in definitiva anche nei confronti del possessore del bene.

suggerirei la lettura di

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