26 ottobre, 2012

Il 7 per cento oltre all'8 per mille?

A proposito di un contributo di 39.000 euro

Dopo la mail, ieri, da Franco Soldini ne ho ricevuto altra a proposito di:
legge regionale - link
Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione, per quanto riguarda la Puglia, pubblicata nel B.U. R. Puglia 15 febbraio 1994, n. 26, S.O. (link per la consultazione).
Semplificando molto: il capo della organizzazione religiosa, nel caso della chiesa cattolica di Gravina il vescovo, chiede ed ottiene i contributi che i Comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorita' religiose, cioè i contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.
La perplessità è sorta, non conoscendo a fondo la materia, dopo la lettura di una determinazione dirigenziale, coerente con il bilancio di previsione dell'anno  2012 e con la legge regionale che dice ... omissis ...
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ATTESO che il Comune di Gravina in Puglia ha introitato per concessioni onerose
- nel 2007 € 207.789,62
- nel 2008 € 193.932,11
- nel 2009 € 159.295,31
- un totale per oneri di urbanizzazione secondaria nella misura complessiva di € 561.017,04
CONSIDERATO che nel corso degli anni di che trattasi non sono pervenute al Comune richieste da parte di altre confessioni religiose;  omissis ..
LIQUIDARE E PAGARE in favore della chiesa cattolica - diocesi di Altamura, Gravina e Acquaviva - la somma complessiva di € 39.271,20 da accreditare mediante bonifico bancario
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Non sono in grado di esprimere, caro Franco, un giudizio compiuto perchè nel documento non compaiono le date della richiesta dell'autorità religiosa, se non nell'ultimo anno, e comunque descritte sommariamente senza la necessaria precisazione annuale, perciò rimando ai documenti originali perchè ognuno possa trarne uno, magari, più preciso e competente (vedi logo Comune e Regione per link ai documenti). Mi pare di poter dire solo che ... Le somme non utilizzate sono recuperabili dal Comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie....(vedi legge regionale art.3, comma 6,7).

Ai lettori di altra sede posso solo dire che in molti comuni e regioni Italiane viene adottata identica procedura. Basta una piccola ricerca sui motori. Alcuni esperti di politica sembrano non esserne accorti da anni.

E' comunque possibile consultare un sito dove sono descritti i termini derivanti dal Concordato prima di emettere giudizi inutilmente:
Leggi statali a favore della chiesa (link)
e
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)"

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